Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Erogazione dei fondi sociali nazionali a Regioni e Enti locali - Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cd. Dopo di noi

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà
Responsabile di provvedimento: dott.ssa De Luca Agnese
Responsabile sostitutivo: dott. Listanti Stefano

Uffici responsabili

DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà-Divisione I

Descrizione

Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilitā grave prive del sostegno familiare, istituito dall'art.3 comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 per le finalitā di cui all'articolo 4, viene ripartito alle Regioni con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le Disabilitā con il concerto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 28.08.1997. E' finalizzato agli interventi e ai servizi di cui all' art. 3 del decreto 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato con il concerto del Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni, per acquisire l'erogazione del finanziamento debbono presentare idonea programmazione ed esporre la rendicontazione delle risorse utilizzate del finanziamento acquisito nel secondo anno precedente, nella Piattaforma del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (S.I.O.S.S.) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.103 del 22.08.2019. Le valutazioni della coerenza degli atti di programmazione regionale con i decreti di riparto al fine di erogare i finanziamenti, e procedure di monitoraggio sullo Stato di attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112 delle annualitā pregresse e delle riprogrammazioni territoriali delle risorse delle annualitā pregresse, hanno conseguito un significativo progresso della spesa rendicontata e dei servizi realizzati. Con legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), all'art.1, comma 170, č stato inserito tra i LEPS, in coerenza a quanto giā previsto nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. Larticolo 1, comma 199, della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213 prevede, nei casi in cui dallesito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle Regioni allentrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 22.06.2016. Le attivitā di impulso ai lavori della Rete in materia di politiche per le persone con disabilitā e persone anziane non autosufficienti si svolgono sia per il nuovo III Piano del Fondo per le non autosufficienze (FNA), che per il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilitā grave prive del sostegno familiare (FAPCD).

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Superiore a 90 giorni

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241-1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241-1990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 1199-1971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104-2010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 104-2010).