Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Adozione del III Piano nazionale per la non autosufficienza- triennio 2023-2025 e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2023-2025

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà
Responsabile di provvedimento: dott.ssa De Luca Agnese
Responsabile sostitutivo: dott. Listanti Stefano

Uffici responsabili

DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà-Divisione I

Descrizione

Le attività di impulso ai lavori della Rete per la protezione sociale in materia di politiche per le persone con disabilità e persone anziane non autosufficienti, si svolgono sia per l'adozione del Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge n.33 del 2023- triennio 2025-2027 (III Piano per la non autosufficienza -ripartizione FNA triennio 2025-2027), sia per il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (FAPCD). Infatti il d.lgs. n. 29-2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, reca disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Le disposizioni finanziarie di cui all' art 42 prevedono, per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 2,lettera b), uno stanziamento pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026 così ripartiti: - per la copertura di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026, è prevista la riduzione delle risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - per la copertura di 125 milioni di euro per l'anno 2025 e di 125 milioni di euro per l'anno 2026 è previsto un finanziamento a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e criteri di ammissibilità previsti dal Programma medesimo; - per la copertura di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 è previsto un finanziamento a valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR.

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Superiore a 90 giorni

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241-1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241-1990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 1199-1971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104-2010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104-2010).