Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Attribuzione delle risorse della quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali attraverso ladozione dei decreti di riparto e dei successivi decreti di trasferimento. Art. 7 comma 4 del D.lgs. 1472017.

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà
Responsabile di provvedimento: dott.ssa De Luca Agnese
Responsabile sostitutivo: dott. Listanti Stefano

Uffici responsabili

DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà-Divisione IV

Descrizione

Il Fondo per la lotta alla povertā e allesclusione sociale, viene ripartito alle Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo accordo in Conferenza Unificata , per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertā di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, suddivisi tra: Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, dei servizi per laccesso e la valutazione e dei sostegni da individuare nel progetto personalizzato di cui allarticolo 7, comma 1 del decreto legislativo 147-2017 riferibili ai beneficiari dellAssegno di Inclusione, nonchč ai nuclei e agli individui in simili condizioni di disagio economico ai sensi dellarticolo 6, comma 9 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85; Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertā estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017. Le Regioni per ricevere le risorse devono iniziare la rendicontazione dellannualitā precedente in piattaforma Multifondo, e programmare le risorse sui nuovi interventi, ex L. 208-2015 art. 1 comma 386. Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 11 del DL 48-2023 a decorrere dall'annualitā 2024 del fondo, l'erogazione delle risorse č subordinata all'effettivo utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in particolare, alla rendicontazione, a livello regionale, del 75% della quota relativa alla seconda annualitā precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualitā precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Superiore a 90 giorni

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.a.

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241-1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241-1990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 1199-1971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 104-2010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 104-2010).