Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Gestione Albi professionali delle persone non vedenti: Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti (legge 29/3/1985 n. 113); Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (legge 21/7/1961 n. 686); Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 11/1/1994 n. 29)

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Antonucci Carla
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Cafarda Loredana

Uffici responsabili

DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione-Divisione III

Descrizione

Gestione Albi professionali delle persone non vedenti: 1) Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti (Legge 29 marzo 1985, n. 113); 2) Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (Legge 21 luglio 1961, n. 686); 3) Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti (Legge 11 gennaio 1994, n. 29) riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 Attivitā certificatoria relativa all'iscrizione ai tre Albi. Iscrizione, con decreto direttoriale MLPS, all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti. Trascrizione sull'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti delle iscrizioni effettuate a livello regionale dai competenti uffici (art. 9, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 150/2015 - Nota ANPAL prot. n. 9361 del 24/07/2018).

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Inferiore a 90 giorni

Servizio online

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 241/1990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d. lgs n. 104/2010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d. lgs n. 104/2010).