Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Ripartizione fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento delle risorse per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Antonucci Carla
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Cafarda Loredana

Uffici responsabili

DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione-Divisione IV

Descrizione

Finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall'articolo 1, comma 240 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; le risorse sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione e vengono ripartite tra le regioni sulla base di un documento di monitoraggio nazionale delle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nellambito dellistruzione e Formazione Professionale. Le risorse di cui alla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 - Sistema Duale sono ripartire tra le Amministrazioni regionali secondo procedimento analogo a quello qui descritto, limitatamente al periodo di programmazione 2021-2025 del PNRR.

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Superiore a 90 giorni

Servizio online

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 2411990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 2411990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 11991971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 1042010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 1042010).