Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle regioni per il concorso delle spese di funzionamento dei centri per limpiego.

Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Antonucci Carla
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Cafarda Loredana

Uffici responsabili

DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione-Divisione V

Descrizione

Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 è stato adottato con DM n. 74 del 2862019 recante attestazione di controllo di regolarità contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali registrato con il numero 432 del 18 luglio 2019 e attestazione della Corte dei Conti recante registrazione n. 1-2814 del 22 luglio 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019 ? Serie generale. Il Piano straordinario individua gli standard di servizio e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province Autonome in termini di risorse umane e strumentali. In particolare, con lart. 2 comma 1 del già citato DM 74 sono specificate le risorse complessivamente afferenti lattuazione del piano ed in particolare le risorse di cui allarticolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dallarticolo 12, comma 8, lettera b) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.26 e dell'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4. Più in particolare, il procedimento in atto riguarda: a) L'erogazione di risorse di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 258 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 12 comma 8, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, da ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1 del Piano, denominato ?Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1 comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145?. Per l'anno 2020 e successivi (quindi il 2022 compreso), sono previsti ? 160.000.000,00 ripartiti tra le regioni come da tabella D del medesimo DM 742019; b) Risorse aggiuntive di cui all'art. 12 comma 3 bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26; per l'anno 2021 e successivi (quindi 2021 compreso), è previsto uno stanziamento di ? 304.000.000,00, il cui piano di ripartizione alle Regioni è allegato alla tabella E del DM 742019 già citato. Nel corso dell'annualità 2022 i trasferimenti hanno riguardato spese di personale di cui all'articolo 12,comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge n. 145 del 2018. Ai sensi del DSG n. 123 del 4 settembre 2020 e della nota del SG prot. 313232 del 030321, la rendicontazione da parte delle Regione dovrà avere la seguente procedura: ? all'inizio di ciascuna annualità, la Regione procederà a richiedere i trasferimenti necessari utilizzando il modello ordinario di cui al citato Allegato C, unitamente alla dichiarazione di permanenza nella pianta organica, con riferimento alle assunzioni già effettuate nelle annualità precedenti; ? all'inizio di ciascun trimestre, la Regione avrà cura di aggiornare tale elenco, ove sia il caso, indicando le assunzioni programmate utilizzando il modello C modificato nel campo note, allegato alla presente nota; ? in caso di variazioni diverse dalle nuove assunzioni (es. cessazione del rapporto,aspettativa, ecc.), le medesime verranno comunicate sempre utilizzando l'Allegato C ordinario su base trimestrale; allo stesso modo, resta in capo alla Regione l'onere di comunicare tempestivamente ogni variazione con riferimento alle assunzioni programmate (es. mancata presa di servizio, posponimento data assunzione, ecc.). I trasferimenti alle Regioni avvengono previa richiesta da parte delle regioni medesime, insieme allnvio dellelenco del personale assunto, corredato da dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge n.42019 risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi. Dopo la verifica dei dati, la liquidazione avviene da parte della Direzione Generale direttamente alla Regione. Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego è stato aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 23072020 al n. 1650, contenente modifiche al precedente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accordata nella seduta tenutasi il 7 maggio 2020. Annualmente vengono poi predisposti i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario inerenti alla ripartizione di cui alla legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 794 e 797. Sempre nellambito del rafforzamento dei Centri per lImpiego, si segnalano le disposizioni contenute nel PNRR. Nello specifico, le misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della Missione 5 del PNRR hanno come obiettivo principale quello di riformare il sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate, con particolare attenzione ai soggetti considerati vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro, nonché l'inclusione sociale delle persone in condizione di estrema fragilità. La Missione in argomento si esplicita in tre componenti, M5C1 Politiche per il lavoro, M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, M5C3 Interventi speciali per la coesione territoriale. Nell'ambito della M5C1 è presente, inter alia, l'investimento per il potenziamento dei Centri per l'Impiego. L'investimento si pone in continuità e rafforza le previsioni del ?Piano Nazionale per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego?, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, così come integrato e modificato con il DM 22 maggio 2020, n. 59. L'implementazione della riforma è strettamente collegata alle misure di attuazione del Piano di potenziamento dei servizi per l'impiego 2021-2026 che prevede un primo target di 250 CPI che abbiano espletato il 50% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali triennali 2021-2023 entro il 31 dicembre 2022. In particolare, l'investimento comprende una quota di risorse per ?progetti in essere? pari a 400 milioni di euro a valere su risorse del bilancio dello Stato e un finanziamento aggiuntivo con risorse PNRR di 200 milioni di euro per ?interventi addizionali?. Con riferimento al riparto di queste risorse aggiuntive potrebbe rendersi necessaria una modifica ai piani di potenziamento regionali. Il criterio con cui stabilire il raggiungimento del suddetto 50%, tendenzialmente omogeneo per tutte le Regioni, dovrà però tener conto delle peculiarità delle stesse. Al fine di verificare il raggiungimento del target è stato elaborato un format da implementare da parte delle Regioni che metta in luce, in particolare, la percentuale di avanzamento dei lavori e la relativa evidence, ossia la prova (SALrelazione di attività).

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Pari a 90 giorni

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 90 giorni

Strumenti di tutela

Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 2411990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 2411990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 11991971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 1042010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 1042010).