Gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle regioni per il concorso delle spese di funzionamento dei centri per limpiego.
Responsabile di procedimento: Direttore/Responsabile DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
Uffici responsabili
DG delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione-Divisione V Descrizione
Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 è stato adottato con DM n. 74 del 2862019 recante attestazione di controllo di regolarità contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali registrato con il numero 432 del 18 luglio 2019 e attestazione della Corte dei Conti recante registrazione n. 1-2814 del 22 luglio 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019 ? Serie generale.
Il Piano straordinario individua gli standard di servizio e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province Autonome in termini di risorse umane e strumentali. In particolare, con lart. 2 comma 1 del già citato DM 74 sono specificate le risorse complessivamente afferenti lattuazione del piano ed in particolare le risorse di cui allarticolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dallarticolo 12, comma 8, lettera b) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.26 e dell'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4.
Più in particolare, il procedimento in atto riguarda:
a) L'erogazione di risorse di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 258 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 12 comma 8, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, da ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1 del Piano, denominato ?Riparto alle Regioni e PA delle unità di personale previste dall'articolo 1 comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145?. Per l'anno 2020 e successivi (quindi il 2022 compreso), sono previsti ? 160.000.000,00 ripartiti tra le regioni come da tabella D del medesimo DM 742019;
b) Risorse aggiuntive di cui all'art. 12 comma 3 bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26; per l'anno 2021 e successivi (quindi 2021 compreso), è previsto uno stanziamento di ? 304.000.000,00, il cui piano di ripartizione alle Regioni è allegato alla tabella E del DM 742019 già citato.
Nel corso dell'annualità 2022 i trasferimenti hanno riguardato spese di personale di cui all'articolo 12,comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge n. 145 del 2018.
Ai sensi del DSG n. 123 del 4 settembre 2020 e della nota del SG prot. 313232 del 030321, la rendicontazione da parte delle Regione dovrà avere la seguente procedura:
? all'inizio di ciascuna annualità, la Regione procederà a richiedere i trasferimenti necessari utilizzando il modello ordinario di cui al citato Allegato C, unitamente alla dichiarazione di permanenza nella pianta organica, con riferimento alle assunzioni già effettuate nelle annualità precedenti;
? all'inizio di ciascun trimestre, la Regione avrà cura di aggiornare tale elenco, ove sia il caso, indicando le assunzioni programmate utilizzando il modello C modificato nel campo note, allegato alla presente nota;
? in caso di variazioni diverse dalle nuove assunzioni (es. cessazione del rapporto,aspettativa, ecc.), le medesime verranno comunicate sempre utilizzando l'Allegato C ordinario su base trimestrale; allo stesso modo, resta in capo alla Regione l'onere di comunicare tempestivamente ogni variazione con riferimento alle assunzioni programmate (es. mancata presa di servizio, posponimento data assunzione, ecc.). I trasferimenti alle Regioni avvengono previa richiesta da parte delle regioni medesime, insieme allnvio dellelenco del personale assunto, corredato da dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge n.42019 risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi. Dopo la verifica dei dati, la liquidazione avviene da parte della Direzione Generale direttamente alla Regione. Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego è stato aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 23072020 al n. 1650, contenente modifiche al precedente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accordata nella seduta tenutasi il 7 maggio 2020. Annualmente vengono poi predisposti i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario inerenti alla ripartizione di cui alla legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 794 e 797.
Sempre nellambito del rafforzamento dei Centri per lImpiego, si segnalano le disposizioni contenute nel PNRR. Nello specifico, le misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della Missione 5 del PNRR hanno come obiettivo principale quello di riformare il sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate, con particolare attenzione ai soggetti considerati vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro, nonché l'inclusione sociale delle persone in condizione di estrema fragilità.
La Missione in argomento si esplicita in tre componenti, M5C1 Politiche per il lavoro, M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, M5C3 Interventi speciali per la coesione territoriale.
Nell'ambito della M5C1 è presente, inter alia, l'investimento per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.
L'investimento si pone in continuità e rafforza le previsioni del ?Piano Nazionale per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego?, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, così come integrato e modificato con il DM 22 maggio 2020, n. 59.
L'implementazione della riforma è strettamente collegata alle misure di attuazione del Piano di potenziamento dei servizi per l'impiego 2021-2026 che prevede un primo target di 250 CPI che abbiano espletato il 50% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali triennali 2021-2023 entro il 31 dicembre 2022. In particolare, l'investimento comprende una quota di risorse per ?progetti in essere? pari a 400 milioni di euro a valere su risorse del bilancio dello Stato e un finanziamento aggiuntivo con risorse PNRR di 200 milioni di euro per ?interventi addizionali?. Con riferimento al riparto di queste risorse aggiuntive potrebbe rendersi necessaria una modifica ai piani di potenziamento regionali. Il criterio con cui stabilire il raggiungimento del suddetto 50%, tendenzialmente omogeneo per tutte le Regioni, dovrà però tener conto delle peculiarità delle stesse.
Al fine di verificare il raggiungimento del target è stato elaborato un format da implementare da parte delle Regioni che metta in luce, in particolare, la percentuale di avanzamento dei lavori e la relativa evidence, ossia la prova (SALrelazione di attività).
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Pari a 90 giorni
Servizio online
Tempi previsti per attivazione servizio online: 90 giorni
Strumenti di tutela
Strumenti di Tutela Amministrativa: Tutti gli strumenti disciplinati dal Capo III della l. n. 2411990 (nel corso del procedimento) - Accesso agli atti ai sensi della l. n. 2411990 ? Ricorsi amministrativi ai sensi del d.P.R. n. 11991971.,Strumenti di Tutela Giurisdizionale: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs n. 1042010).,Strumenti di tutela nel caso di provv. adottato oltre il termine: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (d.lgs. n. 1042010).